LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA: QUALI CONSEGUENZE PENALI? UN ESEMPIO
- Studio Legale Giorgetti-Latona
- 18 nov 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 13 gen 2021
Il Signor S., dopo una serata in compagnia e qualche bicchiere di troppo, si mette alla guida. Poco dopo viene fermato dalla Polizia e, a seguito di alcoltest, risulta un tasso alcolemico di 1,60 g/l.
Quali potrebbero essere le conseguenze penali per il Signor S.?
Il suo comportamento integra gli estremi del reato di guida in stato di ebbrezza per il quale l’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce diverse sanzioni (penali e amministrative) sulla base del tasso alcolemico riscontrato (o del rifiuto del soggetto di sottoporsi all’accertamento).
Nel nostro caso ci troviamo nella fascia più grave (art. 186, comma 2 lett. c) punita con una pena pecuniaria (ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 Euro), una detentiva (arresto da 6 mesi a 1 anno) e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre, S. ha guidato di dopo le 22.00 e questo configura una specifica aggravante che comporterà l’aumento di 1/3 dell’ammenda.
Questo è il “quadro” di partenza, ma occorre fare due piccole precisazioni.
La prima è in tema di sanzione amministrativa. Infatti, se è vero che in linea di massima si tratta di una sanzione accessoria al reato (conseguente a una condanna definitiva), non bisogna dimenticare che potrebbe comunque essere applicata già in un momento antecedente da parte del Prefetto.
Poniamo quindi il caso che quest’ultimo, al momento del ricevimento degli atti da parte dell’organo accertatore della violazione (nel nostro esempio la Polizia), abbia deciso di sospendere in via cautelare il titolo abilitativo di guida di S. Nello stesso provvedimento gli ordinerà di sottoporsi a visita medica presso la competente Commissione Medica Locale e potrà così appurare se il nostro S. sia idoneo alla guida e non costituisca un pericolo per la collettività. E questo, come detto, ancor prima che un Giudice accerti la sussistenza del reato.
Si tratta quindi di sanzioni che si muovono in questa fase su binari paralleli.
La seconda riguarda invece il procedimento penale. Infatti, il Signor S. potrà essere e con tutta probabilità, sarà, sottoposto a procedimento penale e gli verrà contestato il reato di guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, a fronte di questa contestazione sono molte le strade che potrebbe prescegliere.
Infatti, si tratta di uno dei casi, ma ve ne sono molti altri, in cui l’ordinamento non solo prevede una risposta “retributiva” e punitiva, ma anche fornisce una serie di strumenti – sempre su base volontaria e con il vaglio del Giudice – che permetta di evitare una sentenza di condanna.
S. potrebbe ad esempio chiedere – a certe condizioni – che la pena venga sostituita con la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività (ovvero, di volontariato). All’esito di questo percorso, vi sarebbe una nuova valutazione che, se positiva, porterebbe a una sentenza di estinzione del reato.
In questo modo, l’ordinamento fornisce un’alternativa alla classica pena (sia essa detentiva o pecuniaria) a chi pure abbia compiuto un comportamento penalmente rilevante a fronte di una sua attività e dimostrazione di serietà e impegno.
E questo ha il grande pregio da un lato di non “stigmatizzare” il soggetto (non ne uscirà un condannato con tanto di fedina penale “macchiata”), dall’altro di fornire un’attività utile alla collettività e di reintegrazione.
Ovviamente le scelte processuali sono compiute sulla base di molti fattori e grande rilevanza assumono non solo elementi oggettivi e “precostituiti” (in quanto alcuni strumenti processuali potrebbero essere preclusi dalla gravità del fatto o da precedenti penali del soggetto), ma anche valutazioni soggettive dell’imputato.
In altri termini, a fronte di un medesimo fatto il Signor S. avrà la possibilità di scegliere diverse strade e utilizzare diversi strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento.
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